DPR   462/01

Obbligo di verifica degli impianti

Il recente DPR 462/01 modifica i procedimenti attuativi per la denuncia di nuove installazioni di impianti di messa a terra e di dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e i procedimenti attuativi per la verifica periodica degli stessi, non modificando il contesto tecnico-normativo complessivo. 

 Sinteticamente il corpo legislativo vigente  non modificato è rappresentato da :

  •  Il DPR 547/55 integrato dalle norme tecniche del C.E.I., il quale fornisce specifiche disposizioni per il collegamento a terra per la protezione da contatti indiretti e per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

  •  La Legge 46/90 che prevede l’obbligo della realizzazione degli impianti elettrici a regola d’arte, segnatamente con l’installazione di un impianto di messa a terra e di idonee protezioni (differenziali) per la protezione da contatti indiretti; la stessa legge prevede inoltre la progettazione (al di sopra di certi limiti) ed il rilascio della dichiarazione di conformità per gli impianti elettrici.

Le novità introdotte dal DPR 462/01 sono rappresentate da : 

  • Per i nuovi impianti (realizzati dopo il 23.01.2002) l’omologazione si considera acquisita con la consegna della dichiarazione di conformità al datore di lavoro da parte dell’installatore; tale dichiarazione va comunque inviata all’ISPESL all’ASS ed al Comune.

  • Sia per gli impianti nuovi sia per gli impianti preesistenti il datore di lavoro, è tenuto, oltre ad eseguire regolari manutenzioni, a sottoporli a verifica periodica ogni 2 o 5 anni (a seconda del tipo di impianto). Per l’esecuzione di tali verifiche il datore di lavoro può rivolgersi indifferentemente all’ASS (ente pubblico di vigilanza) o ad Organismi Ispettivi di terza parte (privati) abilitati dal Ministero delle Attività Produttive. Si ricorda che la semplice richiesta formale di verifica all’ente di controllo pubblico se non seguita in tempi brevi dall’esecuzione della verifica stessa non assolve all’obbligo di legge.

  • In caso di verifica periodica con esito negativo il datore di lavoro è tenuto a far eseguire una verifica straordinaria allo scopo di accertare l’avvenuta eliminazione delle cause che hanno portato all’esito negativo.

  • La verifica straordinaria deve inoltre essere eseguita in caso di modifiche sostanziali dell’impianto (ampliamento, cambio di tensione, ecc..) e può essere comunque eseguita a seguito della richiesta del datore di lavoro.

  • Il datore di lavoro deve conservare ed esibire i verbali di verifica periodica in caso di controllo da parte degli organismi pubblici di vigilanza (ASL, Ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro, NAS, VVFF, ecc…)

  • In caso di mancata verifica dell’impianto il datore di lavoro può incorrere o nelle meno gravi sanzioni penali previste per la contravvenzione in materia di prevenzione infortuni, o nelle più gravi sanzioni penali e responsabilità civili se un eventuale incidente (incendio) o infortunio (elettrocuzione) può essere ricondotto alla mancata verifica.

 

 
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